Chi fa teatro — 08/04/2020 at 19:12

Comunicato del Sindacato Lavoratori della Comunicazione SLC CGIL

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RUMOR(S)CENA – SLC – CGIL – TEATRO –  In questa situazione di emergenza, in cui i Teatri sono stati chiusi prima delle scuole, il settore artistico teatrale sarà quello che ripartirà per ultimo e con non poche difficoltà di organizzazione e di senso. Le produzioni teatrali si sono comportate in maniera decisamente scorretta. Dopo la chiusura dei teatri nelle prime quattro regioni inizialmente colpite dal virus: Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, in data 24 febbraio l’Agis ha inviato una comunicazione ai suoi soci stabilendo di interpretare tutti l‘Articolo 19 del CCNL  applicando il comma sulla causa di forza maggiore che prevede 12 giorni di paga (non inferiore a) alla minima sindacale e la possibilità di risoluzione del contratto dal tredicesimo giorno.

Andava, invece, applicato il comma per il quale, in presenza di un provvedimento della Pubblica Autorità che sancisce la Causa di forza maggiore (come in questo caso), al lavoratore spettano 5 giornate alla paga minima e poi il contratto deve essere onorato fino alla fine, a paga piena. Le segreterie dei tre principali sindacati hanno chiesto una spiegazione a tale comportamento, senza ricevere alcuna risposta. Ora, le imprese che si stanno avvalendo del Fondo di integrazione salariale, per gli attori lo chiedono sulla minima sindacale, mentre per le altre categorie (dipendenti fissi e tecnici), quasi sempre integrando al 100 per cento il loro compenso. Siamo consapevoli dei danni economici subiti dalla parte datoriale, ma non spetta agli attori accollarsi il rischio di impresa, anche perché siamo in un Paese in cui per loro non sono state prese misure sufficienti per sostenere i periodi di non lavoro. E perché non si richiedono altrettante rinunce a chi lavora negli uffici?

Nessun datore ha rispettato la Legge sui licenziamenti per interrompere i contratti. I lavoratori hanno avuto semplici comunicazioni via e-mail,  alcuni hanno ricevuto l’Unilav che non ha alcun valore, se non amministrativo. Inoltre, si evidenzia, ancora una volta, che per gli scritturati con Partita Iva non c’è alcuna tutela, nonostante svolgano il lavoro allo stesso modo dei subordinati. Oltre a ledere i diritti dei lavoratori, ciò ha creato confusione a tutti i colleghi che non capivano se potevano a quel punto richiedere la Naspi, l’indennità di 600 euro o avvalersi di altre forme di tutela.

Ci sono tutti i presupposti per fare vertenza alle Produzioni. Sappiamo che, per il sistema legislativo italiano, non è possibile formare una ClassAction all’americana e, inoltre, occorre segnalare che in molti hanno avuto promessa di recupero delle date perse, anche senza alcuna garanzia scritta, e che ciò dissuade gli scritturati dall’andare contro il loro datore di lavoro.  C’è anche incognita sui lavori che dovrebbero partire da adesso in avanti: le produzioni non danno alcuna garanzia di presa di responsabilità su contratti firmati e, purtroppo, in moltissimi casi, i contratti non erano ancora stati sottoscritti e non si sa cosa impugnare, in nome dell’impegno preso (è un problema  che sia spesso la regola firmare i contratti solo al primo giorno di prove). Un pensiero solidale va anche a chi ha già svolto, senza retribuzione, la parte autorale di uno spettacolo: registi, drammaturghi, scenografi, costumisti, light e sound designer. Le misure del Decreto Cura, per i lavoratori dello Spettacolo, sono insufficienti.

Sono in tanti a non avere le 30 giornate di contributi versati nella cassa ex-enpals per il 2019: attori del settore audiovisivo, insegnanti che hanno i contributi in gestione separata, pensionati, chi ha lavorato all’Estero. Il sindacato ha presentato 3 emendamenti in Parlamento:
– richiesta di conteggio delle 30 giornate sugli anni 2018 e 2019
– che siano sufficienti per l’indennità solo 15 giornate versate nel 2019
– che per l’anno 2020, ai fini pensionistici, sia possibile avere l’annualità riconosciuta su 60 giornate contributive, anziché le consuete 120.

Anche i vincoli delle date 23/2 (solo se si stava lavorando da prima o da quel giorno si può accedere a Fondo di Integrazione Salariale o Cassa in Deroga) e 17/3 (se il rapporto di lavoro termina dopo questo giorno non si può chiedere l’indennità di 600€) collocano in una specie di limbo moltissimi attori, che non possono godere di nessun ammortizzatore o indennità. Situazione, poi, totalmente incerta per gli Intermittenti (modalità di contratto usata soprattutto nel settore del Teatro Ragazzi e in certe cooperative). Una larghissima fetta di lavoratori dello Spettacolo risulta, quindi, tagliata fuori e senza alcuna tutela; aspettiamo i Decreti di aprile e il Reddito di Ultima Istanza, sperando che possano rientraci. Il giorno 30 marzo la segretaria nazionale di SLC_CGIL ha mandato una lettera al Mibact e al Ministero del Lavoro (in allegato), e non ha ricevuto alcuna risposta; il sospetto più che fondato, visto il passato, è che il Ministero sia esclusivamente dalla parte delle Imprese e non si interessi dei lavoratori, in particolare degli artisti, senza i quali l’intero settore non esisterebbe.

Ma, tra i criteri di distribuzione del FUS, non c’è l’obbligo di rispettare il CCNL?
Perché per i soldi previsti dall’articolo 89 del Decreto Cura Italia, che verranno gestiti dal MIBACT, non si stabilisce che debbano colmare le perdite economiche di chi era impegnato negli spettacoli interrotti? E i consulenti artistici dei Teatri sono a conoscenza di come sono stati trattati gli artisti?

 

 

 

Nuove misure introdotte dal DL 9

Il decreto “Cura Italia” introduce alcune novità su strumenti esistenti, e altre che fino ad oggi non c’erano. È un primo decreto al quale seguirà un altro nel mese di aprile. Per la prima volta si individua un sostegno specifico per il settore dello spettacolo, questo è il risultato del lavoro fatto in questi anni dalla SLC CGIL.

Tuttavia, non consideriamo ancora sufficienti le misure contenute nel decreto. Sono evidenti i limiti di questo provvedimento, ma è previsto un ulteriore DL, di misura comunque inferiore, entro aprile: quella che era un “una tantum” di 600 euro è diventata invece 600 euro per il mese di marzo. Crediamo che sia possibile ancora lavorare al prossimo decreto.

Non sarà facile, perché il protrarsi dell’epidemia sta comportando gravissimi danni all’intero paese, ma noi siamo qui, umilmente e tenacemente continueremo a lavorare. Le sedi dei Patronati potrebbero essere chiuse. In tempi brevi vi daremo indicazioni su come contattarle in modalità remoto. In allegato avete invece le istruzioni su come contattare l’INPS.

Gli strumenti predisposti dal Decreto Cura Italia e disponibili per i lavoratori dello spettacolo sono:

1) Fondo di integrazione salariale. Fondo gestito dall’INPS, finanziato dalle imprese che pagano un contributo diverso se l’impresa occupa più di 15 dipendenti o più di 5. Le imprese devono chiedere il FIS per i propri lavoratori. L’indennità spetta solo ai lavoratori dipendenti con un contratto in corso ed è pari all’80% della retribuzione, entro massimali previsti. Per una retribuzione fino a 2.159,48 euro spetta un’indennità di euro 939,89. Se la retribuzione è maggiore l’importo dell’indennità sale ad euro 1.129,66 che costituisce la misura massima. Questo strumento è erogabile per un massimo di 9 settimane a partire dal 23 febbraio, ed è concesso anche alle imprese che occupano più di 5 dipendenti.

Sindacato Lavoratori Comunicazione

SLC-CGIL – Area Produzione Culturale Piazza Sallustio 24 – 00187 Roma Tel. 06 4204 8201 Fax 064824325 Sito internet http://www.slc-cgil.it

e-mail: slc.naz.produzioneculturale@slc.cgil.it  segreteria.nazionale@slc.cgil.it

Non è richiesto il requisito di un’anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro alla data di presentazione della domanda. La contribuzione correlata al trattamento è utile per il conseguimento del diritto alla pensione. Per accedere a questa misura è necessario che l’impresa abbia finanziato il FIS e che il lavoratore abbia un contratto in essere, anche a termine. In questo caso il trattamento si esaurisce alla scadenza del contratto, o comunque entro nove settimane. Il fondo di integrazione salariale è stato finanziato per 1.347,2 milioni di euro. Questo è il limite di spesa oltre la quale non verranno più erogate prestazioni.

2) Cassa in deroga. Spetta ai soli lavoratori dipendenti con un contratto in corso. Deve essere richiesta dall’impresa dopo che la regione ha stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (CGIL, CISL e UIL). Può essere applicata in tutte le aziende che non applicano altre forme di tutela. Non c’è un limite sui lavoratori. Per percepirla bisogna avere in corso un contratto, anche a termine. In quest’ultimo caso il trattamento finisce alla data di scadenza del contratto di scrittura o viene concesso per un massimo di nove settimane. In questo caso il contributo è figurativo. Questo trattamento è riconosciuto nel limite del finanziamento pari a 3.293,2 milioni.

3) Naspi. Viene prorogato il termine per presentare la richiesta. Si passa da 68 giorni a 128.

4) Indennità lavoratori spettacolo. I lavoratori iscritti all’ex ENPALS che non hanno in corso un contratto di scrittura, anche sospeso nei pagamenti, con un rapporto dipendente (busta paga) e che hanno maturato almeno 30 giornate di contribuzione ex ENPALS, che hanno un reddito inferiore a 50.000 euro e non sono pensionati, possono ricevere un’indennità per il mese di marzo di euro 600. La domanda dovrà essere fatta all’INPS. Attenzione: le 30 giornate utili al conseguimento di questo diritto devono essere giornate con contribuzione ex ENPALS. Le giornate che avete svolto con attività di insegnamento o altra attività che prevedono il versamento alla gestione separata non contano.

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Una misura analoga a quella prevista per i lavoratori dello spettacolo è prevista per le partite iva che versano i contributi in via esclusiva alla gestione separata. Questo significa che un lavoratore che è iscritto sia ex Enpals che alla gestione separata, può chiedere solo i 600 previsti per i lavoratori dello spettacolo e non quelli per le altre partite iva. Valgono invece, ai fini della maturazione delle 30 giornate quelle relative a qualsiasi rapporto di lavoro, comprese le prestazioni occasionali e partite iva. Per questa misura sono stati stanziati 48,6 milioni superati i quali non sarà possibile erogare l’indennità. Stiamo aspettando le disposizioni dell’INPS per ottenere precise disposizioni su come inoltrare la domanda.

5) Reddito di ultima istanza. Viene istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dall’epidemia da Covid 19. Per questo fondo vengono stanziati 300 milioni di euro per il 2020. Al fondo potranno accedere sia i lavoratori dipendenti che gli autonomi. Il Ministero del lavoro dovrà emanare i decreti per definire criteri e modalità dell’indennità. Questo fondo può rappresentare una risorsa ma è stato finanziato con misure assolutamente insufficienti.

6) Congedo e indennità per lavoratori privati ed autonomi. E’ prevista la possibilità di chiedere un congedo di 15 giorni, se genitori di un figlio/figlia di età non superiore a 12 anni. In questo caso il lavoratore dipendente percepisce un’indennità pari al 50% della retribuzione e il periodo è coperto da contribuzione figurativa. Se il dipendente ha un figlio/figlia di età tra i 12 e i 16 anni, può chiedere un congedo durante il quale non percepisce né indennità, né contribuzione figurativa ma conserva il posto di lavoro. Il lavoratore autonomo iscritto all’INPS può chiedere un congedo se genitore di figlio/figlia di età non superiore a 12 anni. In questo caso l’indennità viene calcolata sul 50% di 1/365° del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. In alternativa i dipendenti o i lavoratori autonomi possono richiedere un’indennità di 600 euro per servizi di baby sitting che verrà erogato tramite libretto per la famiglia (è uno strumento che ha sostituito i voucher, di non facile utilizzo). L’articolo non fa espressamente riferimento ai lavoratori ex Enpals ma precisa che il bonus da 600 euro e il congedo possono essere richiesti dagli

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Autonomi iscritti in via esclusiva alla gestione separata e in un altro comma estende questi diritti ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS. La definizione di “lavoratori autonomi iscritti all’INPS” è una definizione generica che dovrebbe comprendere anche i lavoratori ex ENPALS ma dobbiamo aspettare al riguardo la disciplina che si darà l’INPS per l’erogazione di questi bonus, che comprenderanno anche le modalità per fare la domanda.

7) Sospensione e spostamento termini pagamento. L’articolo 60 del DL 18, posticipa tutti i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni in scadenza il 16 marzo al 20 marzo. All’articolo 62 al comma 2, istituisce la possibilità spostare i pagamenti al 31 maggio (eventualmente anche rateizzare in 5 rate uguali, la prima a maggio) per i “soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione”. Questa definizione dovrebbe comprendere anche le partite iva.

 

 

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